ECOBONUS 110%

Scopri tutto quello che c’è da sapere sull’Ecobonus e sulle agevolazioni disponibili per tutto il 2022 e 2023

Ecobonus 110%: Facciamo Chiarezza

Grazie al Superbonus al 110% si può effettuare una ristrutturazione per gli interventi che migliorano l’efficienza energetica degli edifici e che riducono il rischio sismico.

Ecco le indicazioni con i lavori ammessi. Il Superbonus è una detrazione del 110% sulle spese sostenute per chi effettuerà interventi di isolamento termico, sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale e riduzione del rischio sismico nei propri condomini o abitazioni singole.

Sono escluse le nuove costruzioni, infatti gli immobili oggetto dell’intervento devono esser già esistenti. Il decreto di Luglio 2021 ha ammesso all’ECOBONUS anche gli immobili in categoria catastale D4.

I lavori così detti “trainanti” ovvero principali sono:
Interventi di isolamento termico: delle superfici opache inclinate, verticali e orizzontali.
Interventi condominiali per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento e la produzione di acqua calda sanitaria.
Interventi su edifici singoli: per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti

Il superbonus del 110% spetta anche per alcuni interventi che vengono eseguiti congiuntamente ad almeno uno di quelli appena visti e che per questo vengono definiti “trainati”. Viene riconosciuto inoltre anche per:

  • altri lavori di riqualificazione energetica;
  • l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici;
  • installazione di impianti fotovoltaici connessi alla rete elettrica e di sistemi di accumulo a questi integrati.

Gli interventi relativi all’ecobonus devono essere asseverati da tecnici abilitati per il rispetto dei requisiti e la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.

I professionisti incaricati attestano anche la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.

Come Accedere all’Ecobonus 110%

Gli interventi di miglioramento energetico proposti, permettono di migliorare le prestazioni del sistema edificio­impianto.

Attraverso la diagnosi energetica si ottiene un’approfondita conoscenza dello stabile, con il fine di evidenziare le criticità in esso presenti e, attuare soluzioni mirate per il miglioramento della performance.

I principali vantaggi di un intervento di riqualificazione energetica rispetto al tradizionale ripristino della finitura di facciata sono i seguenti:

• Riduzione della spesa energetica;
• Riduzione delle emissioni inquinanti nell’ambiente;
• Miglioramento del comfort abitativo sia nella stagione estiva sia nella stagione invernale;
• Innalzamento della classe energetica dell’edificio, con conseguente aumento del suo valore patrimoniale e della sua appetibilità commerciale;
• Diritto alle detrazioni fiscali specifiche per gli interventi di efficientamento energetico (Ecobonus 65%-70% o Superbonus 110%).

Cessione del Credito

L’Ecobonus, il Sismabonus e Superbonus attribuiscono inoltre un ulteriore vantaggio, consentendo al beneficiario di usufruire della possibilità di cedere il credito ad un soggetto terzo. In applicazione dell’art. 14 e 16 D.L. n. 63/2013 e del comma 1 dell’art. 121 Legge 77/2020, il credito fiscale generato dagli interventi di riqualificazione energetica e/o di miglioramento sismico può essere ceduto ad Cezanne, potendo così il beneficiario recuperare immediatamente il valore del credito fiscale maturato diversamente fruibile in 5 o 10 anni sotto forma di detrazione dalle tasse.

È importante sottolineare che, in questo particolare caso, godono del diritto di cessione del credito anche e soprattutto gli incapienti che, diversamente, non avrebbero la possibilità di portare il credito in detrazione.

Decreto Rilancio e SS.MM.

Il Decreto rilancio è stato pubblicato in gazzetta ufficiale il 19 Maggio 2020, convertito in Legge n.77 ,17.7.2020; all’Art. 119 prevede l’aumento del 110% della detrazione fiscale per gli interventi volti ad incrementare l’efficienza energetica degli edifici (Ecobonus).

Si potrà cedere completamente il credito d’imposta maturato a Cézanne. La detrazione al 110% è stata prorogata FINO AL 31 DICEMBRE 2023. 

Per i possessori di ville e/o villette è necessario completare il 30% dei lavori entro il 30 giugno 2022.

Al fine di beneficiare dell’Ecobonus 110%, occorre realizzare almeno uno o entrambi degli interventi previsti all’Art.119 comma 1 lettera a), b), definiti interventi trainanti, ai quali si potranno inserire una serie di interventi secondari (TRAINATI) che dall’aliquota di detrazione al 50-65% potranno anch’essi usufruire dell’aliquota del 110%.

a) interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo.

La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo con i seguenti limiti di spesa:

– 50.000 euro “per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e che dispongono di accessi autonomi dall’esterno;
– 40.000 euro “moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti” da 2 a 8 unità immobiliari;
– 30.000 euro “moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti” da più di 8 unità immobiliari.

I materiali isolanti utilizzati devono rispettare i criteri ambientali minimi di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 ottobre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 6 novembre 2017.

b) interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione del 18 febbraio 2013, a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all1installazione di impianti fotovoltaici di cui al comma 5 e relativi sistemi di accumulo di cui al comma 6, ovvero con impianti di microcogenerazione.

La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a:

– 20.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti” fino a 8 unità immobiliari;
– 15.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito.

E’ previsto inoltre che:

l’aliquota prevista al comma 1, alinea, si applica anche a tutti gli altri interventi di efficientamento energetico di cui all’articolo 14 del citato decreto-legge n. 63 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 90 del 2013, nei limiti di spesa previsti per ciascun intervento di efficientamento energetico previsti dalla legislazione vigente e a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui al comma 1.

Per gli interventi di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell’articolo 16 del decreto-legge n. 63 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 90 del 2013 l’aliquota delle detrazioni spettanti è elevata al 110 per cento delle spese sostenute. I successivi decreti hanno esteso la durata al 31 dicembre 2023. L’unico vincolo sussiste per gli interventi su ville e villette e consiste nell’obbligo di eseguire almeno il 30% dei lavori entro il 30 giugno 2022.

Ai fini dell’accesso alla detrazione, gli interventi di cui ai commi 1 rispettano i requisiti minimi previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e, nel loro complesso, devono assicurare, anche congiuntamente agli interventi di cui ai commi s e 6 (installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici e installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati) il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio, ovvero, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l’attestato di prestazione energetica (A.P.E), di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, ante e post intervento, rilasciato da tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.

Fasi della Consulenza:

Rilievo

Verifica della documentazione pre-esistente. Sopralluogo e rilievo presso il condominio, previa fornitura, da parte di quest’ultimo, delle planimetrie del piano tipo e di tutti i piani eventualmente diversi dal piano tipo, ai fini di valutare:

– consistenza piante disponibili;
– caratteristiche serramenti;
– caratteristiche impianto di riscaldamento con rilievo dello stato di fatto e di tutta la componentistica installata;
– presenza e caratteristiche impianto di raffrescamento;
– conformità dello stato di fatto rispetto alle planimetrie catastali (verifica conformità urbanistica) approfondimento dei nodi costruttivi.

Nel corso del sopralluogo si dovrà garantire l’accesso ad almeno una unità immobiliare per ciascuna tipologia.

Analisi Energetica Pre e Post Intervento

Analisi volta a valutare gli interventi di riqualificazione energetica ed edilizia più congrui in termini di costi/benefici, incluse le verifiche preliminari in merito alla condizioni richieste al punto 1 e punto 3 (miglioramento di due classi energetiche) dell’ art. 119 Titolo VI della Legge 77/2020, per l’accesso alle detrazioni fiscali del 110% o in alternativa- valutazione della migliore soluzione possibile volta ad ottenere il maggior beneficio fiscale (es. 90-75-70-65%) in caso di impossibilità del raggiungimento dell’obiettivo principale;

Interventi Proposti e Offerta Economica

Presentazione e disamina risultati alla presenza dell’Amministratore Condominiale e dei consiglieri (1 riunione) al fine di presentare la soluzione o l’insieme di interventi da realizzarsi finalizzati al miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio;
Presentazione della successiva fase di progettazione definitiva ed esecutiva con relativi oneri, diretta all’ ottenimento del titolo abilitativo necessario per l’esecuzione dei lavori(SCIA, CILA, eventuale valutazione di impatto paesistico, Sopraintendenza ecc.

Redazione Progetto Preliminare Fattibilità

Tale fase è finalizzata ad individuare lo stato di fatto e gli interventi di riqualificazione energetica ed edilizia da effettuare sul Condominio, verificando l’effettiva possibilità di fruizione degli incentivi fiscali (SUPERBONUS, ECOBONUS E SISMABONUS), al fine di consentire alla Committente di effettuare la simulazione di cessione del credito di imposta e verifica delle relative condizioni.

Progetto Architettonico di Massima

• Analisi stato di fatto, caratteristiche costruttive e dimensionali.
• Inquadramento urbanistico e cartografico.
• Progetto di riqualificazione energetica e risanamento con cappotto e relative opere complementari e accessorie.
Relazione descrittiva dei lavori/capitolato delle opere.
Relazione Criteri ambientali minimi (CAM) dei materiali utilizzati.

Analisi Energetica

Descrizione dello stato di fatto:
• Descrizione della configurazione impiantistica.
• Descrizione stratigrafica degli elementi costituenti l’involucro edilizio.
• Analisi dei consumi energetici.
• Simulazione della classe energetica dell’edificio nello stato di fatto.
Descrizione dello stato di progetto, con dettaglio dei singoli interventi migliorativi:
• Descrizione degli interventi proposti sull’involucro edilizio e descrizione stratigrafica delle strutture di progetto, con i relativi allegati: schede tecniche e certificazioni dei materiali isolanti scelti.
• Descrizione della configurazione impiantistica di progetto.
• Stima dei risparmi energetici e calcolo del tempo di ritorno dell’investimento.
• Simulazione della classe energetica dell’edificio nello stato di progetto.
• Riepilogo delle verifiche atte a dimostrare che gli interventi ipotizzati e l’edificio possiedano i requisiti per poter beneficiare delle detrazioni fiscali.

Oneri e Spese

Computo metrico estimativo opere redatto, in conformità ai listini degli enti preposti (prezziario ufficiale Regionale, CCIIAA, DEI) completo di discrezione lavori e materiali impiegati;
• valutazione oneri professionali per le diverse attività previste nella successiva fase di progettazione esecutiva e definitiva:
– progettazione
– sicurezza
– direzione lavori
A carico del Committente:
• Planimetrie di almeno un piano tipo e prospetti dell’edificio in scale adeguate (1:100-1:200) in formato DWG e/o cartaceo.
• relazione di Legge 10/91 depositata (se disponibile);
• consumi energetici dello stabile negli ultimi 2/3 anni;
• libretto d’impianto di centrale o di impianti di riscaldamento autonomi delle singole u.i. e/o allegato 1A;
• analisi energetiche o APE/ACE dello stato di fatto;
• conferma del numero di unità immobiliari presenti nello stabile;
• verifica che il Condominio e, possibilmente, che Condomini non abbiamo già usufruito di Incentivi Ecobonus (per precedenti interventi di: serramenti, caldaie … );
• verifica della presenza di irregolarità edilizie (eventuali titoli abilitativi richiesti per lavori successivi.

Esclusioni

• eventuali spese erariali e bolli;
• registrazione APE per s.u.
• eventuali pratiche di regolarizzazione catastale (regolarizzazione abusi edilizi);
• eventuale richiesta di accesso agli atti in caso di non presenza della documentazione richiesta (planimetrie, visura camerale, conformità urbanistica);
• Tutto quanto non espressamente indicato nella presente offerta.
Le attività di cui sopra, verranno integralmente espletate dalla nostra società, a seguito vostro benestare, mediante l’impiego di professionisti energetici abilitati facenti parti della propria organizzazione.
Il costo proposto, verrà poi assorbito all’interno dell’intervento definito, nel caso in cui la nostra società risulterà essere scelta dal Committente per l’esecuzione delle opere.
Qualora invece il lavoro:
– Venisse affidato ad altra società;
– Non dovesse essere appaltato entro 6 mesi dalla consegna della documentazione al Condominio.
il costo delle attività verrà addebitato al Condominio, che provvederà al pagamento entro 30 giorni dalla data della fattura.

Chiedi un Preventivo Gratuito

Ottieni subito un preventivo gratuito per i tuoi lavori di ristrutturazione e progettazione. Siamo disponibili per lavori edili, impiantistica, montaggio e manutenzione di pannelli solari e fotovoltaici, manutenzione tetti e serramenti.

Ecobonus 110%

Scopri tutto quello che c’è da sapere sull’Ecobonus e sulle agevolazioni disponibili per tutto il 2022 e 2023

Ecobonus 110%: Facciamo Chiarezza

Grazie al Superbonus al 110% si può effettuare una ristrutturazione per gli interventi che migliorano l’efficienza energetica degli edifici e che riducono il rischio sismico.

Ecco le indicazioni con i lavori ammessi. Il Superbonus è una detrazione del 110% sulle spese sostenute per chi effettuerà interventi di isolamento termico, sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale e riduzione del rischio sismico nei propri condomini o abitazioni singole.

Sono escluse le nuove costruzioni, infatti gli immobili oggetto dell’intervento devono esser già esistenti.

I lavori così detti “trainanti” ovvero principali sono:
Interventi di isolamento termico: delle superfici opache inclinate, verticali e orizzontali.
Interventi condominiali per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento e la produzione di acqua calda sanitaria.
Interventi su edifici singoli: per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti

Il superbonus del 110% spetta anche per alcuni interventi che vengono eseguiti congiuntamente ad almeno uno di quelli appena visti e che per questo vengono definiti “trainati”. Viene riconosciuto inoltre anche per:

  • altri lavori di riqualificazione energetica;
  • l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici;
  • installazione di impianti fotovoltaici connessi alla rete elettrica e di sistemi di accumulo a questi integrati.

Gli interventi relativi all’ecobonus devono essere asseverati da tecnici abilitati per il rispetto dei requisiti e la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.

I professionisti incaricati attestano anche la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.

Come Accedere all’Ecobonus 110%

Gli interventi di miglioramento energetico proposti, permettono di migliorare le prestazioni del sistema edificio­impianto.

Attraverso la diagnosi energetica si ottiene un’approfondita conoscenza dello stabile, con il fine di evidenziare le criticità in esso presenti e, attuare soluzioni mirate per il miglioramento della performance.

I principali vantaggi di un intervento di riqualificazione energetica rispetto al tradizionale ripristino della finitura di facciata sono i seguenti:

• Riduzione della spesa energetica;
• Riduzione delle emissioni inquinanti nell’ambiente;
• Miglioramento del comfort abitativo sia nella stagione estiva sia nella stagione invernale;
• Innalzamento della classe energetica dell’edificio, con conseguente aumento del suo valore patrimoniale e della sua appetibilità commerciale;
• Diritto alle detrazioni fiscali specifiche per gli interventi di efficientamento energetico (Ecobonus 65%-70% o Superbonus 110%).

Cessione del Credito

L’Ecobonus, il Sismabonus e Superbonus attribuiscono inoltre un ulteriore vantaggio, consentendo al beneficiario di usufruire della possibilità di cedere il credito ad un soggetto terzo. In applicazione dell’art. 14 e 16 D.L. n. 63/2013 e del comma 1 dell’art. 121 Legge 77/2020, il credito fiscale generato dagli interventi di riqualificazione energetica e/o di miglioramento sismico può essere ceduto ad Cezanne, potendo così il beneficiario recuperare immediatamente il valore del credito fiscale maturato diversamente fruibile in 5 o 10 anni sotto forma di detrazione dalle tasse.

È importante sottolineare che, in questo particolare caso, godono del diritto di cessione del credito anche e soprattutto gli incapienti che, diversamente, non avrebbero la possibilità di portare il credito in detrazione.

Decreto Rilancio

Il Decreto rilancio è stato pubblicato in gazzetta ufficiale il 19 Maggio 2020, convertito in Legge n.77 ,17.7.2020; all’Art. 119 prevede l’aumento del 110% della detrazione fiscale per gli interventi volti ad incrementare l’efficienza energetica degli edifici (Ecobonus).

Si potrà cedere completamente il credito d’imposta maturato a Cézanne. La detrazione al 110% è stata prorogata FINO AL 31 DICEMBRE 2023. 

Al fine di beneficiare dell’Ecobonus 110%, occorre realizzare almeno uno o entrambi degli interventi previsti all’Art.119 comma 1 lettera a), b), definiti interventi trainanti, ai quali si potranno inserire una serie di interventi secondari (TRAINATI) che dall’aliquota di detrazione al 50-65% potranno anch’essi usufruire dell’aliquota del 110%.

a) interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo.

La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo con i seguenti limiti di spesa:

– 50.000 euro “per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e che dispongono di accessi autonomi dall’esterno;
– 40.000 euro “moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti” da 2 a 8 unità immobiliari;
– 30.000 euro “moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti” da più di 8 unità immobiliari.

I materiali isolanti utilizzati devono rispettare i criteri ambientali minimi di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 ottobre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 6 novembre 2017.

b) interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione del 18 febbraio 2013, a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all1installazione di impianti fotovoltaici di cui al comma 5 e relativi sistemi di accumulo di cui al comma 6, ovvero con impianti di microcogenerazione.

La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a:

– 20.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti” fino a 8 unità immobiliari;
– 15.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito.

E’ previsto inoltre che:

l’aliquota prevista al comma 1, alinea, si applica anche a tutti gli altri interventi di efficientamento energetico di cui all’articolo 14 del citato decreto-legge n. 63 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 90 del 2013, nei limiti di spesa previsti per ciascun intervento di efficientamento energetico previsti dalla legislazione vigente e a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui al comma 1.

Per gli interventi di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell’articolo 16 del decreto-legge n. 63 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 90 del 2013 l’aliquota delle detrazioni spettanti è elevata al 110 per cento delle spese sostenute. I successivi decreti hanno esteso la durata al 31 dicembre 2023. L’unico vincolo sussiste per gli interventi su ville e villette e consiste nell’obbligo di eseguire almeno il 30% dei lavori entro il 30 giugno 2022.

Ai fini dell’accesso alla detrazione, gli interventi di cui ai commi 1 rispettano i requisiti minimi previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e, nel loro complesso, devono assicurare, anche congiuntamente agli interventi di cui ai commi s e 6 (installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici e installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati) il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio, ovvero, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l’attestato di prestazione energetica (A.P.E), di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, ante e post intervento, rilasciato da tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.

Fasi della Consulenza

Rilievo

Verifica della documentazione pre-esistente. Sopralluogo e rilievo presso il condominio, previa fornitura, da parte di quest’ultimo, delle planimetrie del piano tipo e di tutti i piani eventualmente diversi dal piano tipo, ai fini di valutare:

– consistenza piante disponibili;
– caratteristiche serramenti;
– caratteristiche impianto di riscaldamento con rilievo dello stato di fatto e di tutta la componentistica installata;
– presenza e caratteristiche impianto di raffrescamento;
– conformità dello stato di fatto rispetto alle planimetrie catastali (verifica conformità urbanistica) approfondimento dei nodi costruttivi.

Nel corso del sopralluogo si dovrà garantire l’accesso ad almeno una unità immobiliare per ciascuna tipologia.

Analisi Energetica Pre e Post Intervento

Analisi volta a valutare gli interventi di riqualificazione energetica ed edilizia più congrui in termini di costi/benefici, incluse le verifiche preliminari in merito alla condizioni richieste al punto 1 e punto 3 (miglioramento di due classi energetiche) dell’ art. 119 Titolo VI della Legge 77/2020, per l’accesso alle detrazioni fiscali del 110% o in alternativa- valutazione della migliore soluzione possibile volta ad ottenere il maggior beneficio fiscale (es. 90-75-70-65%) in caso di impossibilità del raggiungimento dell’obiettivo principale;

Interventi Proposti e offerta Economica

Presentazione e disamina risultati alla presenza dell’Amministratore Condominiale e dei consiglieri (1 riunione) al fine di presentare la soluzione o l’insieme di interventi da realizzarsi finalizzati al miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio;
Presentazione della successiva fase di progettazione definitiva ed esecutiva con relativi oneri, diretta all’ ottenimento del titolo abilitativo necessario per l’esecuzione dei lavori(SCIA, CILA, eventuale valutazione di impatto paesistico, Sopraintendenza ecc.

Redazione Progetto Preliminare Fattibilità

Tale fase è finalizzata ad individuare lo stato di fatto e gli interventi di riqualificazione energetica ed edilizia da effettuare sul Condominio, verificando l’effettiva possibilità di fruizione degli incentivi fiscali (SUPERBONUS, ECOBONUS E SISMABONUS), al fine di consentire alla Committente di effettuare la simulazione di cessione del credito di imposta e verifica delle relative condizioni.

Progetto Architettonico di Massima

• Analisi stato di fatto, caratteristiche costruttive e dimensionali.
• Inquadramento urbanistico e cartografico.
• Progetto di riqualificazione energetica e risanamento con cappotto e relative opere complementari e accessorie.
Relazione descrittiva dei lavori/capitolato delle opere.
Relazione Criteri ambientali minimi (CAM) dei materiali utilizzati.

Analisi Energetica

Descrizione dello stato di fatto:
• Descrizione della configurazione impiantistica.
• Descrizione stratigrafica degli elementi costituenti l’involucro edilizio.
• Analisi dei consumi energetici.
• Simulazione della classe energetica dell’edificio nello stato di fatto.
Descrizione dello stato di progetto, con dettaglio dei singoli interventi migliorativi:
• Descrizione degli interventi proposti sull’involucro edilizio e descrizione stratigrafica delle strutture di progetto, con i relativi allegati: schede tecniche e certificazioni dei materiali isolanti scelti.
• Descrizione della configurazione impiantistica di progetto.
• Stima dei risparmi energetici e calcolo del tempo di ritorno dell’investimento.
• Simulazione della classe energetica dell’edificio nello stato di progetto.
• Riepilogo delle verifiche atte a dimostrare che gli interventi ipotizzati e l’edificio possiedano i requisiti per poter beneficiare delle detrazioni fiscali.

Oneri e Spese

Computo metrico estimativo opere redatto, in conformità ai listini degli enti preposti (prezziario ufficiale Regionale, CCIIAA, DEI) completo di discrezione lavori e materiali impiegati;
• valutazione oneri professionali per le diverse attività previste nella successiva fase di progettazione esecutiva e definitiva:
– progettazione
– sicurezza
– direzione lavori
A carico del Committente:
• Planimetrie di almeno un piano tipo e prospetti dell’edificio in scale adeguate (1:100-1:200) in formato DWG e/o cartaceo.
• relazione di Legge 10/91 depositata (se disponibile);
• consumi energetici dello stabile negli ultimi 2/3 anni;
• libretto d’impianto di centrale o di impianti di riscaldamento autonomi delle singole u.i. e/o allegato 1A;
• analisi energetiche o APE/ACE dello stato di fatto;
• conferma del numero di unità immobiliari presenti nello stabile;
• verifica che il Condominio e, possibilmente, che Condomini non abbiamo già usufruito di Incentivi Ecobonus (per precedenti interventi di: serramenti, caldaie … );
• verifica della presenza di irregolarità edilizie (eventuali titoli abilitativi richiesti per lavori successivi.

Esclusioni

• eventuali spese erariali e bolli;
• registrazione APE per s.u.
• eventuali pratiche di regolarizzazione catastale (regolarizzazione abusi edilizi);
• eventuale richiesta di accesso agli atti in caso di non presenza della documentazione richiesta (planimetrie, visura camerale, conformità urbanistica);
• Tutto quanto non espressamente indicato nella presente offerta.
Le attività di cui sopra, verranno integralmente espletate dalla nostra società, a seguito vostro benestare, mediante l’impiego di professionisti energetici abilitati facenti parti della propria organizzazione.
Il costo proposto, verrà poi assorbito all’interno dell’intervento definito, nel caso in cui la nostra società risulterà essere scelta dal Committente per l’esecuzione delle opere.
Qualora invece il lavoro:
– Venisse affidato ad altra società;
– Non dovesse essere appaltato entro 6 mesi dalla consegna della documentazione al Condominio.
il costo delle attività verrà addebitato al Condominio, che provvederà al pagamento entro 30 giorni dalla data della fattura.

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